Lo studio risponde a un bisogno più volte manifestato dai contribuenti, e cioè poter disporre di un glossario che spieghi in modo il più possibile chiaro il significato dei termini tributari.

Nella sua redazione abbiamo cercato di trovare una mediazione accettabile tra la necessità di essere semplici e chiari e quella di evitare distorsioni dei concetti giuridici.

Ci auguriamo di esserci riusciti.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione della Unione europea che ne ha richiesto l'adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

L'istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.

La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti.

Il compito principale del mediatore, cui lo studio si occupa, è quello di condurre le parti all’accordo amichevole.

Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia.